Condominio: tabelle millesimali errate quale soluzione?

La tematica oggetto del presente contributo mira a fornire una panoramica sulle vicende condominiali che oramai riguardano la stragrande maggioranza delle persone.

Il caso in esame trae origine dalla trasformazione di un locale sottotetto operata da un condomino con conseguente mutamento di destinazione dello stesso. Ci si poneva, dunque, il problema se il medesimo potesse o meno esercitare i propri diritti in assemblea, sebbene questo non partecipasse alle spese condominiali, in quanto escluso dalle tabelle millesimali precedentemente redatte.

La Suprema Corte ha correttamente rilevato come la qualità di condomino si acquisti nel momento in cui si diviene comproprietari di parti comuni del fabbricato, a prescindere dall’esistenza o meno di una tabella millesimale, la cui natura ricognitiva è ormai fuori dubbio. Si ricordi, ancora, come la deliberazione di approvazione delle tabelle di cui supra non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è, invece, prevista nella legge, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo.

Ciò premesso, la mancata inclusione dell’unita immobiliare di un soggetto all’interno delle tabelle millesimali non lo priva dei diritti a lui spettanti quale condomino, quale, a titolo esemplificativo, quello della scelta dell’amministratore condominiale, o quello di contribuire alla spesa per la gestione del condominio.

Infine, se è vero che non è possibile applicare retroattivamente l’efficacia di una sentenza di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. cod. civ. (per il principio della natura costitutiva della stessa), è altrettanto vero che a tale evenienza è ben possibile rimediare con altri strumenti che l’ordinamento appresta ed in particolare quello dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..

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