Pillole di diritto: la responsabilità del Mediatore

Nella vita di tutti i giorni capita non di rado di rivolgersi a figure professionali inquadrati nell’ampia categoria dei Mediatori, siano essi immobiliari, mobiliari o finanziari.

Riprendendo la definizione codicistica, il Mediatore viene definito come quel soggetto che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.

Ma quali sono gli obblighi a cui è sottoposta la figura del Mediatore?

Innanzitutto, il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti tutte le circostanze, delle quali sia a conoscenza e che possono influire sulla conclusione dell’affare. Oggetto del dovere di comunicazione sono, dunque, tutti i dati – vizi della merce, situazione del mercato, esistenza di procedure concorsuali – la cui conoscenza può incidere sulla conclusione dell’affare nel senso di favorirla o di pregiudicarla. L’obbligo di informazione del mediatore si sostanzia nel dovere di fornire alle parti tutte le circostanze idonee a porle in grado di valutare la convenienza e la sicurezza dell’operazione economica proposta.

Secondo l’interpretazione prevalente in dottrina la responsabilità del mediatore ex art. 1759, 1° co., consegue ad un comportamento del mediatore che abbia indotto i contraenti a stipulare un contratto sulla base di una fuorviata rappresentazione della realtà, fattuale o normativa, tale per cui se le parti avessero conosciuto la verità non avrebbero stipulato il contratto

La giurisprudenza ritiene che la coordinata lettura dell’art. 1759, 1° co., in riferimento agli artt. 1175 e 1176 impone di ravvisare in capo al mediatore un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, che tale criterio comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze note e quelle conoscibili, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato

Ancora, la Cassazione precisa che, in caso di mediazione immobiliare, rientrano tra le circostanze oggetto dell’obbligo informativo anche le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull’insolvenza di una delle parti, sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, sull’esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione, e sul rilascio di autorizzazioni amministrative e sulla esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile.

Nel caso in cui il mediatore non avesse osservato il dovere di corretta informazione e comunicazione su questi gravante ai sensi degli art. 1759 c.c., in combinato disposto con gli art. 1176 – 1175 – 1375 c.c., il soggetto danneggiato dall’attività del mediatore potrà, ai sensi degli art. 1218 – 1223 – 1225c.c., agire in sede giudiziale per accertare il proprio diritto al risarcimento del danno patito, dato dalla sommatoria delle voci di danno emergente e lucro cessante.

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