Pillole di diritto: fatture per lavorazioni eseguite, emissione del decreto ingiuntivo

Non di rado può capitare che a seguito dell’esecuzione di lavorazioni o di fornitura di merce il committente e/o acquirente non adempia alla propria obbligazione di pagamento, o meglio, non versi il corrispettivo pattuito.

Il nostro ordinamento offre la possibilità di usufruire di un procedimento rapido in capo al creditore insoddisfatto e nei cui confronti non è stato versato il prezzo convenuto. L’art. 633 del Codice di procedura civile prevede la possibilità di avvalersi di un rito sommario, denominato Ricorso per Decreto Ingiuntivo, qualora il credito sia fondato su prova scritta, sia liquido, ovvero determinato nel suo ammontare e sia esigibile, ovvero sia spirato il termine per il pagamento.
Pertanto, con l’emissione del provvedimento sopra menzionate il Giudice ingiunge al debitore di pagare, solitamente entro 40 giorni, la somma indicata, pena l’avvio dell’esecuzione forzata. Nello stesso termine il debitore ha la possibilità di opporsi a tale richiesta, depositando un proprio scritto difensivo.

La Giurisprudenza, tra le altre cose, ha più volte statuito che “la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.”
In conclusione, il procedimento per Ricorso per Decreto Ingiuntivo si caratterizza per la speditezza tramite la quale è possibile ottenere un provvedimento favorevole al creditore che ingiunga alla controparte inadempiente di saldare quanto dovuto.

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