La legge elettorale del Veneto spiegata in modo semplice

Il 23 e il 24 novembre i cittadini veneti saranno chiamati alle urne per rinnovare Presidente e Consiglio regionale. Sarà un appuntamento decisivo, perché determinerà non solo chi guiderà la Regione nei prossimi cinque anni, ma anche quali equilibri politici si formeranno in aula.

Comprendere come funziona la legge elettorale diventa quindi fondamentale per leggere i possibili scenari, tra premi di maggioranza, soglie di sbarramento e regole che disciplinano la rappresentanza delle diverse forze politiche.

Ecco la nostra guida.

Il Presidente della Regione

L’elezione del Presidente è diretta: vince chi raccoglie più voti. Non serve il ballottaggio, né raggiungere il 50%: basta arrivare primo anche solo di un voto. È un meccanismo che punta alla chiarezza e salvo situazioni limite, consente la proclamazione del Presidente la sera stessa del voto.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio del Veneto è formato da 49 consiglieri eletti, ai quali si aggiungono il Presidente e anche il candidato presidente arrivato secondo. Quest’ultimo entra automaticamente in Consiglio, garantendo all’opposizione una rappresentanza immediata.

Il premio di maggioranza

Per rendere stabile l’azione politica, la legge introduce un premio di maggioranza.

  • Se la coalizione che sostiene il Presidente eletto supera il 40% dei voti, ha diritto ad almeno il 55% dei seggi.
  • Se supera il 50%, la quota sale al 60%.

Allo stesso tempo, anche le minoranze sono tutelate: la coalizione arrivata seconda non può avere meno del 35% dei seggi, così da poter esercitare un’opposizione effettiva.

Le soglie di sbarramento

Per entrare in Consiglio ci sono delle soglie minime:

  • una lista che corre da sola deve ottenere almeno il 3% dei voti regionali;
  • una coalizione deve arrivare al 5%.

Dentro una coalizione, però, anche le liste più piccole partecipano alla ripartizione se l’alleanza supera il 5%. È un meccanismo che favorisce le alleanze e permette ai partiti minori di essere rappresentati.

I collegi elettorali in Veneto

Il territorio regionale è diviso in sette circoscrizioni elettorali, che corrispondono esattamente alle province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. In ognuna di queste circoscrizioni vengono presentate le liste provinciali, con i candidati consiglieri.

Preferenze e parità di genere

L’elettore non si limita a scegliere una lista: può anche votare fino a due candidati all’interno della stessa lista. In caso di doppia preferenza, deve scrivere i nomi di un uomo e di una donna, per favorire l’equilibrio tra i generi. La parità è rispettata anche nelle liste, che devono alternare uomini e donne e non possono essere composte quasi esclusivamente da candidati di un solo sesso.

Come si vota sulla scheda

Sulla scheda l’elettore può:

  • votare solo il presidente,
  • votare una lista e indicare le preferenze,
  • oppure “incrociare”, scegliendo un presidente e una lista non collegati.

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